
Una volta portata a termine l’attività di spurgo delle condotte fognarie, delle fosse biologiche o dei pozzi neri, dove finisce il liquame raccolto?
E’ una domanda verso la quale si è dimostrata sempre maggior sensibilità, all’aumentare della coscienza ambientale e della consapevolezza dei rischi rappresentati ad esempio dalle contaminazioni delle falde acquifere o dei canali.
Avevamo già parlato, in questo articolo, dei rifiuti liquidi e della necessità di automezzi con appositi container a tenuta stagna e cisterne di acciaio. Ma cosa dice la legge, in particolare riguardo le responsabilità?
Un’importante distinzione riguarda la definizione del soggetto “produttore di rifiuti”, la cui identificazione viene tracciata con i criteri dell’articolo 183 del Testo Unico Ambientale: “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
La distinzione giuridica dell’origine dei liquami per lo smaltimento
Riguardo la materia che stiamo trattando e in seguito anche a una serie di interpretazioni della giurisprudenza, questa definizione ha portato a un’importante distinzione tra i rifiuti estratti da reti fognarie o sistemi collegati ad esse (ad esempio nel caso di una fossa Imhoff collegata alla rete) e la pulizia di fosse statiche e indipendenti come i pozzi neri.
Se nel primo caso, un artificio giuridico sposta sulla movimentazione la responsabilità della creazione del rifiuto, nel senso è la stessa attività dell’operatore a crearlo nel momento in cui lo raccoglie dalla rete, nel secondo caso la prospettiva è ribaltata e il produttore originario rimane anche giuridicamente il soggetto responsabile della sua creazione.
In sostanza quindi nel primo gruppo di attività sono i soggetti che svolgono le attività di spurgo e manutenzione a produrre “rifiuti della pulizia delle fognature”, configurandosi così come “soggetti produttori”, nel secondo essi diventano semplicemente “trasportatori di rifiuti prodotti da terzi”.
Nel primo caso la ditta di autospurghi può anche stoccare temporaneamente i rifiuti presso la propria sede, in attesa di raggruppare la quantità tale da giustificare il viaggio verso il centro di smaltimento, ovviamente entro certi limiti.
In entrambi i casi, ad ogni modo, i rifiuti vanno correttamente tracciati con la documentazione idonea e attraverso il sistema attualmente in vigore a questo scopo, il nuovo Registro Elettronico di Tracciabilità Nazionale che ha archiviato il precedente metodo “Sistri”.
Al di là delle distinzioni burocratiche e legali, rimane comunque di importanza fondamentale il contenuto sottostante: evitare un’incontrollata contaminazione dell’ambiente con rifiuti che potrebbero causare problemi alla salute di piante, animali, persone.
Ecco perché l’attenzione di Campagna srl a queste tematiche è massima e garantiamo ai nostri clienti un rigoroso rispetto di leggi e procedure.
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