Come spesso spieghiamo nei nostri articoli, le fognature, private o condominiali che siano, necessitano di manutenzione. Questo al fine di mantenerle in corretto stato e prevenire problemi e rotture.
Le spese di spurgo possono però essere sia di natura ordinaria, ovvero relativi a manutenzione annuale, spurghi, pulizie in genere, o di tipo straordinario, soprattutto in caso di rotture improvvise.
In un rapporto di locazione, ovvero di affitto, le spese ordinarie sono solitamente a carico per l’intera somma all’affittuario.
Tali lavori riguardano infatti la quotidianità abitativa di un edificio e sono equiparabili a servizi energetici, alla tariffa dei rifiuti solidi urbani ecc..
Sarà solo quindi a carico di chi abita l’appartamento ed effettivamente usufruisce dei suoi servizi – anche di scarico – il costo relativo a tale lavorazione.
Nel caso invece di spese dovute a problematiche e difetti dell’impianto e della rete fognaria e che, essendo problemi strutturali, esulano dall’utilizzo quotidiano, sarà il proprietario dell’immobile a doversi fare carico dei costi.
Come in un singolo immobile, ancora di più in un condominio, bisognerà occuparsi con regolarità dello spurgo delle fosse biologiche e la pulizia di rete fognaria o pozzi neri.
In un condominio, la suddivisione delle spese seguirà le tabelle millesimali dedicate a tali spese. Alcune volte tali tabelle sono le stesse utilizzate per altre spese di gestione ordinaria, in altri casi – se la struttura dell’impianto di scarico lo giustifica – sono appositamente elaborate, tenendo conto di diverse suddivisioni o esclusioni.
Solitamente, nel caso di manutenzione ordinaria, durante l’assemblea condominiale verrà presentato il preventivo che andrà poi suddiviso tra tutte le unità immobiliari.
Nel caso invece di uno o più interventi di natura straordinaria, saranno – come detto – solo le proprietà a doversene fare carico, seguendo di nuovo le tabelle millesimali dedicate.
I proprietari di immobili che avranno quindi più millesimi, pagheranno proporzionalmente di più rispetto a chi avrà un computo minore.
Inoltre, nel caso di rotture relative solo ad alcune porzioni dell’impianto e che non ne pregiudichino il funzionamento generale, saranno solo le unità immobiliari interessate a farsene carico.
Se poi la responsabilità qualche danno o rottura – classico il caso dell’intasamento causato da uno scorretto uso dello scarico del wc – fosse in modo evidente e verificabile a carico di una sola unità immobiliare, l’amministratore provvederà ad addebitare l’intero intervento ad essa come spesa personale.
Il nostro consiglio è quello di seguire le corrette regole di utilizzo e manutenere costantemente gli impianti in essere, senza aspettare di arrivare a interventi straordinari, spesso molto invasivi e che implicano rotture, e che quindi diventano molto onerosi da sostenere, sia nel caso di singolo immobile che nel caso di condominio.